PREPOSTO, QUALI NOVITA?

Gentili Clienti,

a seguito delle recenti modifiche introdotte dall’art. 13, della legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del d.l. n. 146/2021, che tra le varie ha rafforzato la figura del PREPOSTO stabilendo che “in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale” il preposto deve “intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti” (la violazione è sanzionata a carico del preposto con l’arresto fino a 2 mesi o con l’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro- art. 56, comma 1, lett. a) , obbligando di fatto il DATORE DI LAVORO a  “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19”, abbiamo inserito  nella sezione MODULISTICA il modello per la nomina formale.

Comunichiamo inoltre che la sopracitata figura necessita di una formazione particolare aggiuntiva alla formazione generale e specifica dei lavoratori di cui al D.lgs 81/08 art. 37, pertanto vi invitiamo a contattarci per avere informazioni sull’iter da seguire.

Cordialità.

Samuele Minelli

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